venerdì 15 maggio 2020

Circolare Siciliana Attività Sportive

In Sicilia scatta il via libera alla pratica degli sport individuali, "purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale" nell'ordinanza firmata lo scorso 30 aprile dal presidente della Regione Nello Musumeci  è disciplinata da una circolare dell'assessorato alla Salute.
Nel documento, in cui si escludono di fatto tutti gli sport di squadra,

È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
 I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf.
 I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a:
a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
 b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni;
c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza
Quindi l’attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette né prevede alcun contatto fisico, restando escluse tutte le discipline di squadra.
Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei circoli sportivi, delle società e delle associazioni sportive, i legali rappresentanti delle stesse sono innanzitutto tenuti al rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (mascherine, guanti, termoscanner e saturimetro).
 Premesso quanto sopra, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento di ogni attività sportiva ammessa, le strutture sportive sono onerate di osservare le seguenti disposizioni:
a) l’ingresso è consentito esclusivamente ai soci iscritti; è fatto pertanto divieto di ingresso all’utenza, anche saltuaria, che non sia espressamente inclusa nell’elenco degli iscritti;
b) l’espletamento delle attività consentite all'interno delle strutture è opportunamente disciplinato da apposito Regolamento interno, che le stesse dovranno redigere per la gestione, in totale sicurezza, dell’utenza.
Tale regolamento dovrà prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla presente Circolare, adeguate misure di sanificazione, l’utilizzo di termoscanner e saturimetro, nonché - a seconda dell'ampiezza dell'area dedicata alle diverse discipline sportive - le necessarie forme di contingentamento dell’ingresso dell’utenza; all’uopo, i legali rappresentanti delle strutture avranno 3 l’onere di individuare, tra gli adempimenti connessi alla predisposizione del citato regolamento, un “Supervisor”, con il compito di monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come disciplinato dalla presente Circolare;
c) è fatto divieto, all'interno delle strutture sportive, di utilizzare le piscine e i luoghi chiusi, quali palestra, bar, sale di intrattenimento;
d) non è consentito l’utilizzo delle docce; l’ingresso all’interno degli spogliatoi, preventivamente sanificati, è consentito esclusivamente per l’uso dei WC;
e) l’ingresso ai soci presso le strutture sportive è consentito previa prenotazione, secondo le modalità utilizzate dalle strutture medesime, per lo svolgimento dell’attività, tra quelle ammesse, prescelta dall’interessato;
f) la struttura sportiva, ricevuta la prenotazione, in relazione alla disponibilità di campi, piste, aree dedicate per l’attività fisica, nel pieno rispetto delle richiamate misure sanitarie, contingenteranno l’ingresso dell’utenza secondo quanto previsto nel regolamento di cui alla lettera b); g) è vietata ogni forma di assembramento;
h) il personale delle strutture sportive, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale, dovrà costantemente vigilare sul rispetto del regolamento e, di conseguenza, delle disposizioni di cui alla presente Circolare;
i) le strutture sportive dovranno dotarsi di igienizzanti da dislocare nelle diverse aree dedicate all'attività fisica, nonché in aree comuni (ingresso, WC etc.) e provvederanno ad informare adeguatamente l’utenza con appositi avvisi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da seguire.
 Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, procederà con appositi controlli in loco.
Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività sportive.

dott. TdP Giovanni Ferro


fonte: sito Regione Sicilia

Albo Tecnici della Prevenzione di Catania - cdatprevenzione@tsrmct.org - 0958997308

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